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Cosa sono i dark pattern?

Un elemento di interfaccia progettato per distorcere una singola scelta dell'utente, vietato dall'art. 25 DSA.

Un dark pattern è un elemento di interfaccia progettato per far compiere a chi lo usa una scelta che non avrebbe fatto se avesse capito bene cosa stava facendo: il consenso già spuntato, il tasto di rifiuto reso piccolo e grigio, la disdetta che richiede sei passaggi mentre l'iscrizione ne chiedeva uno. L'italiano tiene la forma inglese, ed è quella che usa anche il Garante privacy. Il riferimento normativo è l'articolo 25 del Regolamento (UE) 2022/2065, il Digital Services Act, che vieta ai fornitori di piattaforme online di progettare, organizzare o gestire le proprie interfacce in modo tale da ingannare o manipolare i destinatari del servizio, o comunque da falsarne o limitarne in modo rilevante la capacità di prendere decisioni libere e informate. Il divieto è formulato per effetto e non per elenco: non dice quali schermate sono vietate, dice quale risultato non si può produrre.

Il confine fra persuasione e manipolazione

Distinguere è la vera domanda di chi progetta. Un'offerta che scade davvero fra due ore è persuasione legittima: l'informazione è vera. Un contatore che riparte a ogni ricarica della pagina è manipolazione: la scarsità che comunica non esiste. Il criterio non è l'intensità della spinta: sono la corrispondenza fra ciò che l'interfaccia dichiara e ciò che il sistema fa, e la simmetria fra le opzioni. Se accettare costa un clic e rifiutare ne costa quattro, la scelta non è libera. Le linee guida 03/2022 dell'EDPB, nella versione 2.0 adottata il 14 febbraio 2023, danno il vocabolario: overloading, skipping, stirring, obstructing, fickle e left in the dark. Qui l'oggetto è sempre una singola decisione e il metro è l'inganno; una meccanica che punta all'uso ripetuto nel tempo con ricompense variabili, come il casino effect, agisce sull'abitudine, e il metro diventa la compulsione. Lo stesso confine ritorna nell'AI Act, che vieta le tecniche manipolative capaci di distorcere il comportamento.

Un esempio enterprise

Un fornitore SaaS lancia un piano self-service. Il modulo preseleziona la casella delle comunicazioni commerciali e quella del profilo visibile; la disdetta esiste ma vive in un sottomenu e chiede una telefonata; un banner ripropone la stessa richiesta di consenso a ogni sessione finché l'utente cede. Il tasso di attivazione sale e quel numero entra nel piano. Due anni dopo l'azienda apre una sezione dove i clienti pubblicano progetti e recensioni visibili a chiunque: da quel momento è un fornitore di piattaforme online, e quelle schermate smettono di essere solo una questione di consenso per diventare materia dell'articolo 25.

Perché conta per chi decide

La prima domanda è se l'articolo 25 ti riguardi, e il perimetro è più stretto di come viene raccontato: vale per i fornitori di piattaforme online, cioè servizi che su richiesta di un utente memorizzano informazioni e le diffondono al pubblico, non per chiunque abbia un sito o un carrello. L'articolo 19 esclude inoltre da quella sezione le piattaforme che sono micro o piccole imprese, salvo designazione come piattaforme molto grandi. L'esclusione non è però un'assoluzione: il paragrafo 2 precisa che il divieto non si applica alle pratiche già coperte dalla direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali o dal GDPR, e quelle due discipline arrivano ovunque. Un consenso raccolto con un'interfaccia squilibrata resta invalido, e su questo il Garante interviene già oggi. Sulle sanzioni serve precisione, perché la cifra circola staccata dal soggetto: il tetto è il 6% del fatturato mondiale annuo, ma lo applicano gli Stati membri ai fornitori sotto la propria giurisdizione, mentre la Commissione sanziona direttamente solo le piattaforme e i motori di ricerca molto grandi. Resta il debito: una conversione ottenuta con opzioni asimmetriche non è un risultato acquisito, è un anticipo da restituire rifacendo il prodotto quando è maturo. È lo stesso arco descritto dall'enshittification, a scala diversa: lì l'oggetto è la parabola economica della piattaforma, qui una singola schermata.

Questa voce è informativa e non costituisce consulenza legale: per valutare un'interfaccia coinvolgi il tuo DPO o il tuo legale.

  • Enshittification · Il degrado in tre fasi di una piattaforma digitale, reso possibile da un costo di uscita che cresce nel tempo.
  • GDPR e Intelligenza Artificiale · Un sistema AI che tratta dati personali resta pienamente soggetto al GDPR: addestramento, inferenza e output sono trattamenti a tutti gli effetti.
  • AI Act · Il regolamento europeo sull'AI basato sul rischio: dal 2 agosto 2026 si applicano trasparenza, GPAI e sanzioni, con l'alto rischio in parte rinviato.
  • Pricing dinamico algoritmico · Variare il prezzo con un algoritmo in base alla domanda è lecito, in base al singolo utente è a rischio.
  • Effetto casinò · L'insieme di leve psicologiche e ambientali prese dal design delle sale da gioco e trasferite in un'interfaccia digitale.

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